La lettura del contatore avviene automaticamente o devo fare qualcosa?
La lettura del contatore viene generalmente effettuata in modo automatico dal distributore locale tramite il sistema di telelettura, o tramite il proprio personale incaricato. Si può comunque effettuare l’autolettura periodicamente per assicurarsi che i consumi fatturati in bolletta siano basati su dati effettivi e non su stime.
Che cos’è l’autolettura?
L’autolettura è la rilevazione autonoma dei consumi energetici del contatore da parte del cliente. Comunicare l’autolettura al fornitore consente di ricevere una bolletta basata sui consumi reali.
Chi può effettuare l’autolettura?
Possono comunicare l’autolettura:
i clienti con contatore a fasce (non elettronico di seconda generazione);
i clienti che hanno ricevuto almeno due bollette consecutive con consumi stimati.
Ho un contatore elettronico di ultima generazione (2G), devo effettuare l’autolettura?
Se la tua fornitura è alimentata da un contatore elettronico di ultima generazione (2G) non è necessario effettuare l’autolettura.
Come faccio a sapere quale è il tipo del mio contatore?
Il tipo di misuratore viene riportato come primo dato nella colonna di sinistra che trovi sul tuo contatore. Nel caso in cui venga riportata una delle seguenti diciture significa che si tratta di contatore di ultima generazione (2G): GEMIS, GETIS, GESIS. Per ulteriori chiarimenti passa presso i nostri sportelli o invia una mail a commerciale@primieroenergia.com.
Quali sono le tempistiche per l’autolettura?
Affinché la tua autolettura sia considerata in fase di fatturazione, puoi comunicarci la lettura del tuo contatore dal giorno 25 al giorno 30 di ogni mese.
Qual è la modalità per l’invio dell’autolettura?
E’ possibile inviare l’autolettura via mail all’indirizzo commerciale@primieroenergia.com indicando Codice POD, lettura rilevata, data della rilevazione; se possibile, allega la foto del contatore in cui sia ben visibile il consumo e il numero/matricola del contatore.
Una volta inviata l’autolettura, verrà effettuata una validazione?
Il dato comunicato sarà utilizzato solo se coerente con lo storico dei consumi e se validato dal distributore locale competente. In caso contrario verranno applicate stime.
Cosa devo fare se penso che vi sia un guasto?
Prima di chiamare il pronto intervento, è buona norma:
accertarsi che l’interruzione della fornitura non sia causata da guasti al proprio impianto elettrico che hanno provocato l’intervento dell’interruttore differenziale o del magnetotermico;
accertarsi che non si tratti di una interruzione di energia elettrica che interessa la generalità dell’utenza e per la quale l’impresa di distribuzione ha dato opportuna comunicazione (verifica presenza di energia elettrica nelle vicinanze o negli impianti di pubblica illuminazione);
verificare il display del contatore elettronico (acceso/spento dopo la pressione del pulsante di lettura sulla destra del contatore) e la posizione dell’interruttore del contatore;
accertarsi che il POD sia attivo e che non sia interessato ad una sospensione per morosità oppure non sia stato oggetto di una precedente richiesta di sospensione.
Bonus e agevolazioni
Che cos’è il bonus sociale?
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale”, ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’. Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
A chi è rivolto il bonus sociale elettrico per disagio economico?
Il bonus per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE:
non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;
non superiore a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.
Qual è la validità del bonus sociale per disagio economico?
Il bonus è valido per dodici mesi e verrà rinnovato automaticamente per i successivi 12 mesi, previa presentazione una nuova DSU per ottenere nuovamente il bonus, se permangono le condizioni di disagio economico.
Pertanto, sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alla fornitura di energia elettrica, permettendo di erogare automaticamente il bonus agli aventi diritto.
A quanti bonus può avere diritto un nucleo familiare?
Ciascun nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza della DSU (cosiddetto “vincolo di unicità”). Ad esempio, nell’anno, il cliente ha diritto ad un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico.
Chi ha diritto al bonus elettrico per disagio fisico?
Hanno diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Come posso fare ad accedere al bonus sociale per disagio fisico?
Per accedere al bonus sociale per disagio fisico occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso un CAF abilitato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione necessaria. La domanda va presentata dal titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato).
In particolare, sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). È indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.
Sono previste agevolazioni per popolazioni colpite da sismi o catastrofi naturali?
ARERA ha approvato la proroga fino al 31 dicembre 2025 delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi calamitosi a partire dal 24 agosto 2016 e degli abitanti dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia) colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
La delibera 8/2025/R/COM dà attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/24), garantendo la continuità delle misure di sostegno già in vigore per le popolazioni delle zone colpite.
La proroga riguarda:
le esenzioni per le utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”, istituite mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 nei Comuni del Centro Italia individuati dalla legge, e nelle soluzioni abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE–Strutture Abitative di Emergenza/MAPRE–Moduli Abitativi Provvisori Rurali di Emergenza).;
le agevolazioni tariffarie per i titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che, entro il 30 aprile 2021, abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e successivamente a Primiero Energia S.r.l.
Sono previste agevolazioni per popolazioni colpite da eventi alluvionali?
In riferimento agli eventi meteorologici di maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, Primiero Energia S.r.l. ha recepito le ulteriori misure urgenti previste dalla delibera Arera 565/2023 e s.m.i. a sostegno delle popolazioni interessate dalla situazione emergenziale.
Per le bollette delle utenze attive alla data del 1° maggio 2023 nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto-legge 61/23 relative ai consumi dei mesi da maggio a ottobre 2023 è possibile richiedere l’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dalla delibera citata.
Al fine di beneficiare di tali agevolazioni, era necessario inviare, entro il 30 giugno 2024 (come previsto dalla Deliberazione 10/2024/R/COM), al proprio fornitore di energia apposita istanza (tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00), con la quale si dichiarava che l’abitazione e/o la sede risultava compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario alla ricostruzione.
In particolare:
in caso di utenze e/o forniture domestiche, che la fornitura è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023, sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
in caso di forniture e/o utenze non domestiche, che la fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023, sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea.
Operazioni sui tuoi contratti
Come posso fare per effettuare un nuovo allacciamento alla rete elettrica?
Se hai bisogno sia della predisposizione dell’allaccio alla rete sia dell’installazione del contatore, devi richiedere un sopralluogo per allacciamento alla rete con contestuale attivazione della fornitura.
Ti consigliamo di inoltrare la richiesta con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data in cui hai bisogno della fornitura.
Per fare la richiesta di nuovo allaccio hai bisogno di questi dati:
nome e cognome, codice fiscale o partita IVA del nuovo intestatario della fornitura;
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (oppure visura camerale in caso di società);
numero di telefono e indirizzo e-mail del nuovo intestatario;
kW di potenza impegnata e tensione da installare sul nuovo contatore;
dati catastali nel caso di allacciamento di un immobile.
Cosa significa effettuare una voltura e come posso richiederla?
Effettuare una voltura significa cambiare l’intestatario di un contratto luce, senza che la fornitura venga interrotta. Puoi richiederla se sei il nuovo proprietario, inquilino, erede o l’avente diritto sull’immobile; puoi volturare l’utenza anche se il contratto è con un altro venditore.
Per fare una voltura hai bisogno di questi dati:
nome e cognome, codice fiscale o partita IVA del nuovo intestatario della fornitura;
il codice POD (per la fornitura luce);
numero di telefono e indirizzo e-mail del nuovo intestatario.
Ti ricordiamo di allegare sempre anche una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Per richiedere la voltura di un contratto di fornitura di energia elettrica passa presso i nostri sportelli o invia una mail a commerciale@primieroenergia.com.
Come posso fare per attivare un contatore a nome mio?
Se devi attivare a tuo nome un contatore di energia elettrica che è stato installato dal distributore, ma mai attivato in precedenza, devi fare richiesta di prima attivazione. Per effettuarla, passa presso i nostri sportelli o invia una mail a commerciale@primieroenergia.com.
Come posso fare per riattivare un contatore che è stato disattivato?
Se devi riattivare un contatore di energia elettrica che è stato disattivato dal precedente intestatario, devi fare richiesta di subentro.
Per farlo dovrai indicare:
nome e cognome o denominazione, nonché codice fiscale o partita IVA dell’intestatario della fornitura;
il codice POD (per la fornitura luce); il POD lo trovi tra i dati presenti sul contatore, se elettronico e se presente nel luogo di attivazione;
recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;
Ti ricordiamo di allegare sempre anche una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Per richiedere il subentro di un contatore passa presso i nostri sportelli o invia una mail a commerciale@primieroenergia.com.
E’ possibile modificare la potenza della mia fornitura?
La potenza della tua fornitura può essere modificata sia in aumento che in riduzione. L’aumento è consigliato ad esempio se, con l’utilizzo di più elettrodomestici contemporaneamente, si interrompe l’erogazione di energia elettrica. La riduzione se la potenza del tuo contatore risulta superiore alle tue esigenze.
Quali sono le tempistiche per l’esecuzione della modifica della potenza della mia fornitura?
La tempistica dell’esecuzione della modifica varia a seconda della necessità di effettuare o meno un sopralluogo da parte di un tecnico del distributore della tua zona, qualora non fosse necessario, verrà effettuata entro 5 giorni lavorativi.
L’operazione di variazione di potenza può prevedere l’intervento del personale della società di distribuzione competente per la tua zona, pertanto assicurati che il contatore sia accessibile dall’esterno.
Quali sono le modalità per richiedere la modifica della potenza della mia fornitura?
Per richiedere l’aumento, la diminuzione o il cambio di tensione del tuo contatore passa presso i nostri sportelli o invia una mail a commerciale@primieroenergia.com.
Come posso fare per richiedere lo spostamento del contatore?
Puoi richiedere lo spostamento fino ad un massimo di 3 contatori direttamente al tuo venditore, che trasmetterà la domanda al distributore locale entro 2 giorni lavorativi. Richieste di spostamento di almeno 4 contatori effettuate dall’amministratore di condominio oppure di contatori senza contratto di fornitura attivo devono essere effettuate direttamente al distributore locale. La società di distribuzione redigerà un preventivo il cui importo sarà legato alla tipologia di intervento da effettuare e al listino prezzi applicato/previsto dalla società e lo spostamento verrà eseguito solamente in esito all’accettazione del preventivo.
Per richiedere lo spostamento di un contatore passa presso i nostri sportelli o invia una mail a commerciale@primieroenergia.com.
Come posso fare per richiedere la disattivazione della fornitura?
Per richiedere la disdetta di un contratto con conseguente disattivazione fisica della fornitura di energia elettrica recati direttamente presso uno dei nostri sportelli o mandaci una mail a commerciale@primieroenergia.com indicando il numero di POD da disattivare.
È possibile accettare firme di terzi previa delega sottoscritta dal titolare stesso utilizzando il modulo di delega a terzi per operazioni sui contratti.
C’è differenza tra la tariffa per uso domestico residente e non residente?
La distinzione tra la tariffa per uso domestico residente (TDR) e la tariffa per uso domestico non residente (TDNR) è legata all’effettiva residenza anagrafica dell’intestatario della fornitura.
Tieni presente che la tariffa ad uso domestico residente risulta meno onerosa di quella ad uso domestico non residente.
Ho appena cambiato la residenza, come posso richiedere la modifica della tariffa?
Per richiedere la modifica della tariffa applicata alla tua utenza domestica passa presso i nostri sportelli o invia una mail a commerciale@primieroenergia.com.
Credo che il mio contatore non rilievi i consumi in maniera corretta; è possibile richiedere una verifica?
Se hai il dubbio che il tuo contatore non rilevi i consumi in maniera corretta o ritieni necessaria una verifica della tensione di fornitura puoi compilare il modulo scaricabile che trovi in calce.
Sarà cura del tuo distributore di zona intervenire ed accertare quanto da te richiesto o segnalato.
Ai sensi dalla Delibera 617/2023/R/EEL dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, qualora la verifica accerti che gli errori di misura e/o tensione rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, sarà addebitato un contributo, specificato nel modulo di richiesta verifica.
Resta inteso che, qualora il gruppo di misura riveli un malfunzionamento, non sarà richiesto alcun contributo.
Quali sono le imposte che gravano sulla mia bolletta?
Le imposte applicate in bolletta sono indicate qui.
Cos’è il Mercato Libero? Cos’è invece la Maggior Tutela e chi ne ha diritto?
In base a quanto stabilito dalla legge, a partire da Luglio 2024 per tutti i clienti domestici non vulnerabili sussiste l’obbligo di passare dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia. Ma cosa significa? Ecco in cosa consiste la differenza tra mercato libero e mercato tutelato:
mercato libero: il prezzo dell’energia non è regolamentato da ARERA ma si basa sul principio di libera concorrenza, per cui ogni consumatore può valutare le condizioni e le offerte più convenienti in base alle proprie esigenze. In tale sistema, ai rivenditori di energia elettrica viene lasciata libertà decisionale sulle tariffe e i servizi aggiuntivi che propongono ai consumatori;
mercato tutelato: il mercato tutelato, invece, consiste in un regime tariffario stabilito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che fissa i prezzi della luce in base all’andamento, tra le altre cose, del mercato all’ingrosso, e li aggiorna trimestralmente.
I clienti domestici vulnerabili possono rimanere nel mercato tutelato fino a data da destinarsi.
Chi sono i soggetti vulnerabili del mercato tutelato?
Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
titolari di bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
titolari di bonus sociale per disagio fisico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
i clienti finali titolari di un punto di prelievo non disalimentabile;
età superiore a 75 anni (anno solare relativo al compimento dei 75 anni);
soggetti con disabilità (ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
ubicati in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi
Che cos’è il Servizio a Tutele Graduali?
Per i clienti domestici non vulnerabili del mercato tutelato che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero è stato istituito dal 1° Luglio 2024 il Servizio a Tutele Graduali. Si tratta del servizio predisposto da ARERA per accompagnare i clienti domestici non vulnerabili nel passaggio verso il mercato libero in corrispondenza della fine del regime di Maggior Tutela.
Quali sono i metodi di pagamento possibili per le bollette?
SEPA – Addebito automatico su conto corrente bancario/postale
È il metodo più comodo e sicuro per evitare di dimenticare le scadenze. Con questo sistema la banca addebita l’importo della bolletta in automatico il giorno della scadenza. È possibile comunque controllare la bolletta prima della scadenza e verificarne poi il pagamento sull’estratto conto; in caso di dubbi o contestazioni è anche possibile richiedere alla banca di sospendere il pagamento. Richiedi l’attivazione della domiciliazione bancaria via mail all’indirizzo commerciale@primieroenergia.com allegando codice IBAN, carta d ‘identità e codice fiscale dell’intestatario del conto corrente, ti risponderemo al più presto.
Pagamento tramite bollettino PagoPA
Presentando il bollettino PagoPA allegato alle bollette presso la banca, gli uffici postali, in ricevitoria, dal tabaccaio o agli sportelli ATM (Bancomat) abilitati. In alternativa è possibile pagare lo stesso attraverso l’home banking o altri canali di pagamento abilitati, utilizzando il codice QR e il codice interbancario CBILL.
Le spese di commissione dipendono dalle condizioni applicate dalle varie banche.
Posso pagare con POS presso una delle sedi?
Si, i clienti che non hanno attivato l’addebito automatico sul conto corrente bancario/postale (SEPA), possono pagare comodamente le bollette con carta di debito, credito e prepagata attraverso il POS fisico installato negli uffici di Primiero, Predazzo e Feltre.
Procedura di morosità
Cosa succede se non pago le mie bollette nei termini indicati?
In caso di mancato pagamento di una bolletta entro i termini previsti nella stessa con riferimento ad un punto di fornitura disalimentabile, Primiero Energia S.r.l. si riserva di inviare al Cliente una comunicazione di messa in mora (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC) con l’indicazione, in particolare, del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell’insoluto e le modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione dello stesso al fine di evitare la sospensione della fornitura.
Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati di seguito, qualora il Cliente titolare di POD disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto, Primiero Energia S.r.l. si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità.
Qual è il termine minimo per la richiesta di sospensione?
Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari:
a) a 25 giorni solari nel caso di Cliente connesso in bassa tensione, qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza;
b) a 40 giorni solari nel caso di Clienti non connessi in bassa tensione o per i quali non sussistano le condizioni tecniche per effettuare la riduzione di potenza.
Infatti, per i Clienti titolari di POD connessi in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche, iI Distributore locale procederà alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile prima della sospensione della fornitura di energia elettrica. Decorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
Quali sono i casi in cui si ha diritto ad un indennizzo automatico?
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura di importo pari a:
a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.
Quando e come è possibile richiedere la rateizzazione della bolletta?
Per i clienti del mercato libero, la rateizzazione potrà essere concessa secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali applicate da Primiero Energia S.r.l.
Qualora il cliente sia interessato a dilazionare il pagamento di un documento potrà fare richiesta di un piano di rientro ai nostri operatori tramite mail a commerciale@primieroenergia.com o telefonando al n. 0439 763460.
Potrà scegliere in quante rate dilazionare il pagamento, fino ad un massimo di 5 (cinque) rate.
La rateizzazione comporterà un addebito di interessi calcolati al tasso BCE + 3,5 punti percentuali che verranno imputati sulla prima fattura utile successiva al pagamento. Gli interessi di mora maturati si intendono calcolati a partire dalla scadenza originaria delle fatture.
Si ricorda che, nel caso di concessione di un piano di rientro, quest’ultimo non interrompe l’obbligo di pagamento relativo a fatture emesse successivamente a detta richiesta, pena la decadenza immediata della richiesta di rateizzazione.
Primiero Energia S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c. sarà legittimata ad agire per il recupero dell’intero importo ad essa dovuto.
Quali sono i casi in cui è possibile richiedere la prescrizione dei pagamenti?
La Del. 569/2018/R/com e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), attuativa della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha previsto l’entrata in vigore dell’Allegato A “Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.
Con riferimento alle bollette di energia elettrica emesse a partire dal 1° marzo 2018 con cui siano stati fatturati importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il cliente ha diritto ad eccepire la prescrizione qualora il venditore non riscontri cause ostative al perfezionamento della prescrizione. L’eccezione di prescrizione consente al cliente di non corrispondere l’importo prescritto.
Si precisa che gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal Cliente relativamente alle bollette di periodo e di chiusura.
Quali sono le modalità per richiedere la prescrizione dei pagamenti?
Primiero Energia S.r.l. garantisce la possibilità per i Clienti di eccepire la prescrizione per gli importi relativi a consumi di energia elettrica risalenti a più di due anni, rendendo disponibile l’apposito modulo che dovrà essere inoltrato a Primiero Energia S.r.l. attraverso le modalità ivi indicate.
Esercitare i diritti del consumatore
Che cos’è un reclamo?
Per reclamo si intende una comunicazione del cliente al venditore per lamentare che il servizio ricevuto non rispetta i requisiti stabiliti dalle leggi e dalle norme, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura.
Fanno eccezione le richieste di rettifica di fatturazione che sono regolate a parte.
Quali sono le modalità per presentare un reclamo?
Nel caso in cui venisse percepito un disservizio, oltre a contattare il nostro servizio clienti al numero 0439 763460, ti preghiamo di compilare il form o il modulo più sotto allegato in tutte le sue parti, ed inviarlo a commerciale@primieroenergia.com o alla PEC commerciale@pec.primieroenergia.com o puoi consegnarlo presso uno dei nostri sportelli.
Posso presentare un reclamo senza compilare il modulo apposito?
Si, è possibile. Come previsto dalla regolazione ARERA (Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. – TIQV), è fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui sopra. Prima di procedere con l’invio della comunicazione, assicurati però di aver indicato tutti i dati obbligatori come:
nome e cognome;
indirizzo della fornitura;
indirizzo di recapito (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta;
recapito telefonico;
il tipo di servizio oggetto del reclamo (es. elettrico, gas);
il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) oppure il tuo Codice Cliente;
una breve descrizione della segnalazione;
se la segnalazione riguarda gli importi fatturati e/o una rettifica di fatturazione, è fondamentale indicare anche l’autolettura e la data in cui l’hai effettuata.
I reclami potranno essere inviati con le seguenti modalità:
Primiero Energia Srl, Via Guadagnini 31, 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)
Le richieste saranno evase secondo le tempistiche previste da ARERA*.
* Il tempo massimo previsto per risposta ai reclami scritti è di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo.
Quali sono le tempistiche per la risposta in caso di reclamo singolo?
Le richieste saranno evase secondo le tempistiche previste da ARERA; il tempo massimo previsto per risposta ai reclami scritti è di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo. Questo termine vale anche se, per poter rispondere, il venditore deve richiedere alcuni dati tecnici ad altri soggetti.
Se il cliente per errore ha inviato il reclamo a un indirizzo diverso da quelli indicati sulla bolletta per l’invio dei reclami:
il venditore deve farlo pervenire a uno degli indirizzi giusti entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo;
il tempo di risposta al reclamo (30 giorni solari) comincia dal momento in cui lo stesso arriva all’indirizzo esatto.
Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari ed entro 60 giorni, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico di 25 €, di 50 € se arriva tra gli 60 e i 90 giorni, di 75 € se arriva dopo più di 90 giorni.
L’indennizzo viene pagato per un solo reclamo per anno solare.
Come posso eccepire l’intervenuta prescrizione in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni?
Se ti sono stati fatturati importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’operatore, puoi utilizzare il presente modulo per eccepire l’intervenuta prescrizione.
Ho presentato un reclamo, ma non ho ricevuto risposta / non sono soddisfatto della risposta: a chi posso rivolgermi?
Dal 1° gennaio 2017 il Cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per mettere a disposizione dei Clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.
L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè, può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’ARERA, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.
Canone TV
Che cos’è il Canone Rai?
Il Canone RAI è un’imposta obbligatoria che devono pagare tutte le persone che hanno almeno un televisore nella casa dove hanno la residenza. Dal 2016, l’importo annuale viene addebitato sulla bolletta della luce ripartito in 10 rate da gennaio a ottobre. In fattura, troverai una voce specifica che indica l’importo relativo alle rate del canone.
In che modo viene addebitato il Canone Rai?
Il canone televisivo è addebitato in bolletta a tutti i clienti titolari di utenza di fornitura elettrica domestica residente.
L’importo di 90 € verrà suddiviso in 10 rate da 9 € nelle bollette della luce da gennaio a ottobre. L’addebito varierà in funzione della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica, ovvero:
9 € sulle bollette mensili
18 € sulle bollette bimestrali
Posso essere esonerato dal pagamento del Canone Rai?
Premesso che nessuna dichiarazione o autocertificazione va presentata a Primiero Energia S.r.l., in casi particolari il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all’esenzione dal pagamento del canone.
Puoi essere esonerato dal pagamento del canone TV nel caso in cui:
non possiedi un televisore o un apparecchio atto a ricevere il segnale radiotelevisivo;
hai compiuto 75 anni e possiedi un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro;
sei un agente diplomatico, funzionario o impiegato consolare, funzionario di organizzazioni internazionali oppure un militare di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.
Se rientri in una delle categorie che rispondono ai requisiti sopra riportati, devi compilare e inviare un modulo di Dichiarazione Sostitutiva per comunicare il tuo diritto all’esenzione e non ricevere l’addebito in bolletta.
Quali sono i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione?
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
dichiarazione presentata entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento;
dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
I soggetti che attivano un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive.
La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.
Come funziona se attivo un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno?
I soggetti che attivano un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dopo tale scadenza ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche già attive.
Quali sono le modalità per la presentazione della dichiarazione sostitutiva?
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:
posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti d al provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico)
forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.
Per saperne di più puoi consultare i seguenti siti internet: